Al fine di attenuare l’impatto dei rincari del costo dell’energia, il legislatore ha varato una serie di decreti che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese che hanno avuto un incremento del costo superiore al 30% tra l'anno 2019 e l'anno 2022, distinguendo tra imprese a forte consumo (cd. “energivore” e “gasivore”) e imprese a consumo normale (cd. “non energivore” e “non gasivore”).

Il credito di imposta inizialmente previsto per il secondo e terzo trimestre è stato ulteriormente esteso ai mesi di ottobre e novembre, ampliando la platea dei beneficiari alle imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW (precedentemente 16,5 kW).

Si sottolinea che se il fornitore di energia è il medesimo che riforniva l’azienda nel primo trimestre dell’anno 2019, è prevista la possibilità di richiedere direttamente al venditore il conteggio dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante.  

Attenzione però: il fornitore di energia è tenuto a fornire i conteggi all’azienda cliente solo su esplicita richiesta di quest’ultima, richiesta che deve essere inoltrata al venditore, preferibilmente via PEC.

Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31.12.2022 oppure, sempre entro tale data, può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

Vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consulenti per approfondire e verificare il diritto a questo credito d'imposta.