Art. 37
Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e
professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di
semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel
CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica
certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono
sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il 1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.";
3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta
elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del
domicilio digitale";
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica
certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le
parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole
"l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle
seguenti: "il domicilio digitale";
2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i
soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio
domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese
ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio
digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip
S.p.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi
sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui
ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino
alla loro concorrenza.";
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Il
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva,
anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,
chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della
stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del
Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui
all'articolo 2189 del codice civile.";
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta
elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il
relativo domicilio digitale.";
3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica
certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";
e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Il
professionista che non comunica il proprio domicilio digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello
stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del
Ministero vigilante sui medesimi.";
f) il comma 8 e' abrogato;
g) il comma 9 e' abrogato;
h) il comma 10 e' abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro
delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di
un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio
digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa
che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non
hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui
domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo
2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il
provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del
registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del
registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale,
acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in
conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia
digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti
per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati
delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro
concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.".