11 Apr 2018

DECRETO 21 GIUGNO 2004

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DECRETO 21 giugno 2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte
ed altri elementi di chiusura

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei
compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del
regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985,
recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del
Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999,
recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,
recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;
Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 recanti rispettivamente «Prove di resistenza
al fuoco: requisiti generali» e «Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;
Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di
chiusura»;
Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 recanti rispettivamente «Windows and doors –
Resistance to repeated opening and closing – Test method» e «Industrial, commercial and garage doors
and gates – Mechanical aspects – Test method»;
Vista la decisione della Commissione della Comunità europea 2000/367/EC del 3 maggio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva
89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei
prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi»;
Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di prove di resistenza al fuoco e la futura attivazione
della procedura di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento della norma europea UNI EN 1634-1:2001 che
specifica il metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura
da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 260 dell’11 marzo 2003 dal Comitato centrale
tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica
la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004) D/50563, dalla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1. Classificazione
1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del rapporto di
prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto
specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e
UNI EN 1363-2.
2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di
riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al
punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico va eseguito secondo
quanto descritto nell’allegato A.
3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle porte resistenti al fuoco si effettua
secondo quanto indicato nello specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del 3
maggio 2000, riportato nell’allegato B al presente decreto.
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta
per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI e’ da intendersi, con la nuova
classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.
Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l’impiego di porte ed
altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la
classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.
5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell’interno cura gli
adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell’interno 26 marzo 1985. Per l’effettuazione di prove
valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo, la suddetta
Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di
prova.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura
tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati
delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento e’ autorizzata la riproduzione del prototipo e la
connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite
dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle
variazioni riportate nell’allegato C;
b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea
alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che
rilascia il certificato di prova;
c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha
espletato la procedura di omologazione;
d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi
dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE, nonche’ ogni persona che,
apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come
rappresentante autorizzato dallo stesso purche’ residente in uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero in
uno dei Paesi costituenti l’accordo SEE;
e) per «Laboratorio» si intende l’area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e
la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto
del Ministero dell’interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi
dell’Unione europea o dei Paesi contraenti l’accordo SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e
all’emissione del certificato di prova ai fini dell’omologazione della porta resistente al fuoco;
f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di
certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di
resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova;
g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova,
riportante quanto indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;
h) per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la
conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:
h.1) nome del produttore;
h.2) anno di costruzione;
h.3) numero progressivo di matricola;
h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo di
certificazione se diversi;
h.5) codice di omologazione;
h.6) classe di resistenza al fuoco.
Con la dichiarazione di conformità il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione
certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite
nell’atto di omologazione;
i) per «Marchio di conformita» si intende l’indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore
sulla porta resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di
omologazione;
j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola
fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:
j.1) modalità ed avvertenze d’uso;
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Art. 3. Utilizzazione
1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette
all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco e’
composta da:
a) copia dell’atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3. L’installatore e’ tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del
decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4. L’utilizzatore e’ tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli
periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’art. 2,
lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione.
Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova
1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26
marzo 1985.
2. Per l’ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio dell’omologazione si adotta la seguente
procedura:
a) il produttore trasmette l’istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a
prova;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta
giorni, l’invio della campionatura di prova e comunica l’importo della somma occorrente per l’esecuzione
delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta comprensiva del campione testimone previsto
all’art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l’attestato di versamento relativo alla somma di cui alla
precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di
mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al
richiedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del pagamento di cui alla
lettera c);
e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel
suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione testimone per un
periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di prova.
Art. 5. Procedure per il rilascio dell’atto di omologazione
1. Il rilascio dell’atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965,
n. 966, e successive modifiche.
2. Per l’ottenimento dell’atto di omologazione della porta resistente al fuoco si adotta la seguente
procedura:
a) il produttore inoltra apposita istanza all’area di protezione passiva della Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno, corredata dal certificato di prova a lui
intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale;
b) l’area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo e comunica all’interessato, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’importo della somma occorrente per il rilascio;
c) il produttore invia l’attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera entro
trenta giorni dalla data della comunicazione dell’area di protezione passiva; in caso di mancato invio, la
pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
d) l’area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza dell’attestato di versamento, a rilasciare al produttore l’atto di
omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo,
motivando l’eventuale diniego.
3. L’area di protezione passiva renderà noto, periodicamente, l’elenco aggiornato delle porte resistenti al
fuoco omologate.
Art. 6. Omologazione di porte certificate in ambito comunitario
1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero in uno
dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base delle norme di cui all’art. 1 secondo metodi di controllo
riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo
di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste all’art. 5, garantendo l’identificazione delle
modalità di controllo riconosciute dal Paese dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo SEE.
3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.
Art. 7. Obblighi e responsabilità per il produttore
1. Il produttore e’ tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti
adempimenti sotto la sua personale responsabilità civile e penale:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, lettera h);
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell’atto di omologazione cui fa riferimento la
dichiarazione di cui al comma precedente;
c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d’uso e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j);
d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità di cui all’art. 2, lettera i);
e) consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della
conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo di
cui al successivo art. 8.
Art. 8. Controlli e vigilanza
1. Il Ministero dell’interno ha facoltà di effettuare controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco
omologate.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati dal Ministero
dell’interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle
verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonche’ gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per
le operazioni descritte.
Art. 9. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell’omologazione
1. L’omologazione ha validità cinque anni ed e’ rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza,
per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche,
qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo
dell’atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e
successive modifiche.
2. L’omologazione non e’ rinnovabile in caso di revoca.
3. L’omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi
modifica non prevista nell’atto di omologazione. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per
l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
4. Il Ministero dell’interno ha facoltà di revocare l’omologazione se:
a) viene rilevata la non conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati all’art. 7.
5. La revoca o la decadenza dell’omologazione comportano il divieto dell’immissione sul mercato e il
divieto di emissione della dichiarazione di conformità per la porta resistente al fuoco omologata.
Art. 10. Norme transitorie
1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, a decorrere
da sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le prove di resistenza al fuoco si
eseguono secondo le norme di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto. E’ inoltre consentito eseguire
le prove di resistenza al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata in vigore
dell’obbligo della marcatura CE.
2. E’ consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo o per estensione dei risultati di porte
certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14
dicembre 1993 e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del
presente decreto.
3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi del decreto 14 dicembre 1993 non
decadono.
4. La produzione e la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui
all’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste
all’art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 2001 e dal comma punto 2 dell’allegato C al presente decreto.
Roma, 21 giugno 2004
Il Ministro: Pisanu
Allegato A
Modalità di condizionamento meccanico
1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalità del
campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi secondo le procedure
previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta.
2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il campione va sottoposto ad un minimo di 5000
cicli di apertura e chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN
1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta avendo cura di aumentare la velocità di apertura del
50% per porte ad apertura manuale e alla massima velocità operativa per porte automatizzate.
3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e EN 12605 e’ consentita l’esecuzione dei
500 cicli per la verifica della funzionalità e dei 5000 cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito
indicate:
Verifica di funzionalità
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.
b) Misurare ed annotare, prima dell’inizio dei cicli, le seguenti grandezze:
b.1) la forza massima espressa in N con precisione al 2% necessaria per aprire la porta con dispositivo di
chiusura sbloccato;
b.2) la corsa dell’anta (o delle ante) espressa in gradi o in millimetri;
b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati per testimoniare l’usura.
c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che aumenti del 50 \pm 10% la forza
operativa necessaria per lo sblocco per dispositivi a sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta
dal meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.
d) Portare l’anta (o le ante) in posizione di apertura fino a 90° \pm 10° (misurati dalla posizione di
chiusura) ovvero fino alla posizione di arresto del limitatore o del dispositivo di chiusura se cio’ accade
prima dei 90°; in ogni caso la posizione di arresto non deve intervenire prima del 60% della posizione di
fine corsa. Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocità massima di apertura dell’anta (o delle ante)
deve essere pari a 0,5 \pm 0,05 m/s se la parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2
\pm 0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel caso di porte ad apertura
motorizzata va settata la velocità come sopra descritto. Nel caso di motori a velocità non settabile la
velocità di apertura sarà quella effettivamente permessa dal sistema. Detta velocità massima di apertura
va raggiunta fra i 20° e i 60° di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell’anta e mantenuta costante
fino a fine corsa.
e) Lasciare in posizione di apertura l’anta per un tempo non superiore a 4 s se la porta e’ ad apertura
manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo di apertura e’ quello previsto dal dispositivo di
apertura nel funzionamento effettivo.
f) Portare l’anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura sincerandosi che l’arresto della fase di
chiusura avvenga per battuta dell’anta (o delle ante) sul telaio.
g) Bloccare il dispositivo di chiusura.
h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura cosi’ come previsto alla lettera d).
i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto, le misure di cui alla lettera e), unitamente ad
ogni anomalia riscontrata.
Sbattimento
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i
dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.
b) Ripetere l’operazione di apertura descritta per la verifica di funzionalità alla lettera d) avendo cura di
aumentare la velocità operativa del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad apertura
motorizzata con velocità settabile ovvero alla velocità realmente consentita per porte ad apertura
motorizzata con velocità non settabile.
c) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera e).
d) Effettuare l’operazione di chiusura come descritto alla lettera b) per la fase di apertura.
e) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera h).
Allegato B
CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al
fuoco e’ di seguito illustrato:
E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
EI1 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
EI2 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
EW | | 20 | 30 | | 60 | | | |
Il requisito di tenuta E e’ l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare ne’
produrre, se sottoposto all’azione dell’incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.
La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni:
aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1);
accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto
10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;
presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.
Il requisito di isolamento I e’ l’attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato
limite la trasmissione del calore dal lato esposto all’incendio al lato non esposto.
La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite
specifico di temperatura sia stato superato o meno.
Sono previsti due criteri di isolamento.
Isolamento I1.
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti
fenomeni:
l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN
1634-1);
l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo
visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.4 lettera b) della UNI EN
1634-1);
l’aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se
il telaio e’ piu’ largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio e’ inferiore o uguale a 100
mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Isolamento I2.
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti
fenomeni:
l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN
1634-1);
l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal bordo
visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.3 lettera c) della UNI EN 1634-1);
l’aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se
il telaio e’ piu’ largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio e’ inferiore o uguale a 100
mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Il requisito di irraggiamento W e’ l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere
all’incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali
costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti.
Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi
anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa
automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W.
Allegato C
VARIAZIONI CONSENTITE AGGIUNTIVE
1) Fatti salvi i limiti di estendibilità indicati nel campo di applicazione diretta dei risultati
di prova, sono consentiti i seguenti trasferimenti dei risultati:
a) e’ consentito il trasferimento dei risultati di prova da porte scorrevoli a piu’ ante a
porte scorrevoli con un minore numero di ante costruttivamente identiche in ogni
dettaglio;
b) e’ consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante a battente, a
porta realizzata con la sola anta primaria a condizione che il telaio fisso e la sezione
dell’anta rimangano invariati mentre la nuova battuta dell’anta corrisponda alla battuta
sul telaio perimetrale dell’anta del prototipo provato;
c) e’ consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento,
a porta con battuta a pavimento;
d) e’ consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante uguali di cui
una cieca e l’altra munita di specchiatura di diversa natura da quella di base di
superficie non maggiore di 0,25 m2 e del 15% dell’intera superficie dell’anta stessa
quale dei due inferiori, a porta con entrambe le ante o cieche o con specchiatura come
l’anta del prototipo provato. In caso di prototipo con ante disuguali, le variazioni
ammesse o da apportarsi sulla seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi
di variazione dimensionale di cui alla successiva lettera e);
e) e’ consentito il trasferimento dei risultati di prova, nel caso di porte con ante con
specchiatura, di diversa natura da quella di base, a porte con ante di dimensioni
maggiori, minori o invariate nel rispetto delle seguenti condizioni:
la specchiatura puo’ essere ridotta o eliminata, per prototipi provati con specchiatura di
superficie non maggiore di 0,25 m2 o del 15% dell’intera superficie dell’anta stessa,
quale dei due inferiore;
la specchiatura puo’ essere ridotta fino al 0,25 m2 o al 15% dell’intera superficie
dell’anta stessa, quale dei due superiore, perprototipi provato con specchiatura di
superficie maggiore di suddette dimensioni;
le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali della nuova anta alla relativa
specchiatura, devono essere non inferiori alle corrispondenti distanze del prototipo
provato. Inoltre la distanza dal bordo inferiore della nuova anta alla relativa
specchiatura non deve essere inferiore alla distanza del bordo superiore del prototipo
provato alla relativa specchiatura;
non e’ ammesso alcun aumento dell’altezza e/o della larghezza della specchiatura che,
inoltre, deve mantenere la stessa figura geometrica senza alcuna possibilità di
rotazione. Nel caso di specie, rettangoli e quadrati possono essere considerati come
una stessa figura geometrica.
2) E’ ammesso il trasferimento dei risultati di prova a porte di dimensioni estese oltre il
campo di applicazione diretta dei risultati di prova a condizione che:
a) il campione in prova abbia dimensioni pari alle massime compatibili con la bocca del
forno (2600 mm in larghezza e 2700 mm in altezza o superiori);
b) il campione in prova abbia conseguito l’ulteriore margine di resistenza al fuoco
previsto;
c) il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;
d) siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado della resistenza al fuoco
(punti di chiusura, punti di ancoraggio fra i componenti, punti di fissaggio all’elemento di
supporto proporzionali alle dimensioni lineari dell’elemento stesso e quant’altro il
produttore ritenga necessario e adeguatamente sperimentato).

11 Apr 2018

DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994

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Il testo riportato di seguito è stato redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza
tecnica – Area prevenzione incendi – al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate e/o integrate.

TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON IL D.M. 6 OTTOBRE 20031
(G.U. N. 239 DEL 14 OTTOBRE 2003)
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

IL MINISTERO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l’art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l’art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per
la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e
di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la
prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

DECRETA:
E’ approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere,
allegata al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 aprile 1994
Il Ministro: Mancino
1 Le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 sono riportate in carattere grassetto, colore rosso.
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ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVTA’ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE
TITOLO I – GENERALITÀ

1. OGGETTO
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l’incolumità delle
persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da
applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definite dall’art. 6
della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (G. U. n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito
elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico alberghiere;
l) rifugi alpini.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di
nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano
le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le
disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a
quelli.
Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della
capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento
di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il
Titolo II – Parte II.
3. CLASSIFICAZIONE
Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione
degli ospiti) dell’edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al
Titolo II;
b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo
III.
Ai rifugi alpini si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.
4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (G. U. n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente
regola tecnica, si definisce:
SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in
essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere
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caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in
attesa dei soccorsi.
CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica
direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con
un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo
sicuro o via di esodo verticale.
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TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ RICETTIVE CON
CAPACITA’ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
PARTE PRIMA – ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE
5. UBICAZIONE
5.1 Generalità
Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di
sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od
incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva
l’osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai
controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).
5.2 Separazioni – Comunicazioni
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei
Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante
strutture di caratteristiche almeno REI 90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le
specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.
5.3 Accesso all’area
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove
sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
– larghezza: 3,50 m;
– altezza libera: 4 m;
– raggio di svolta: 13 m;
– pendenza: non superiore al 10 %;
– resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4
m).
5.4 Accostamento mezzi di soccorso
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di
accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di
raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere
dotati di scale a prova di fumo.
6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
6.1 Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14
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settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi
medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base
di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero
originari di paesi contraenti l’accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero
dell’interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che
comunicherà al richiedente l’esito dell’esame dell’istanza stessa motivando l’eventuale diniego.
L’istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria
all’identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle
competenti autorità dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti,
nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le
tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G. U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene
il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed
attestati in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 14 dicembre 1983 (G. U. n. 303 del 28
dicembre 1993).
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto
indicato nella successiva tabella:
Altezza Antincendio dell’edificio R REI
Fino a 24 m 60 60
Superiore a 24 m fino a 54 m 90 90
Oltre 54 m 120 120
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate
nelle relative normative.
6.2 Reazione al fuoco dei materiali
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è
consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie
totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti,
siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se
in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva
lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme
restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l’installazione di
controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in
aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o
1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle
possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di
classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
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f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono
avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con
componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al
fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26
giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli
altri casi specificatamente previsti dall’art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito
che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.
E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel
decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G. U. n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. E’ consentita
l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da strutture
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
6.3 Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di
superficie non superiore a quella indicata in tabella A.
E’ consentito che i primi due piani fuori terra dell’edificio costituiscano un unico compartimento,
avente superficie complessiva non superiore a 4000 m2 e che il primo piano interrato, per gli spazi
destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m2, faccia
parte del compartimento sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza
al fuoco indicati al punto 6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con
quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel
presente decreto.
Tabella A
Altezza Antincendio Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m 3000 m2
Superiore a 24 m fino a 54 m 2000 m2
Oltre 54 m 1000(*)m2
(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
6.4 Piani interrati
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato
fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono
essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da
impianto di rivelazione di incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
6.5 Corridoi
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE
30 con dispositivo di autochiusura.
6.6 Scale
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Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al
punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono
essere almeno di tipo protetto.
Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.
La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I
gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente
non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione
che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di
almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere
superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 m2. Nel vano di aerazione è
consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche
tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici
di incendio o manualmente a distanza.
6.7 Ascensori e montacarichi
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli
ascensori antincendio definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all’interno di una scala di tipo almeno
protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni
vigenti di prevenzione incendi.
6.8 Ascensori antincendio
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno
essere previsti ascensori antincendio da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di
soccorso e da realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI
120; l’accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco
REI 120. L’accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall’esterno o tramite filtro
a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
3) in caso d’incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad
alimentazione di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale
appositamente incaricato ed ai Vigili del fuoco;
5) i montanti dell’alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono
essere protetti contro l’azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e
pianerottoli;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.
7. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
7.1 Affollamento
Il massimo affollamento è fissato in:
– aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
– aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2, salvo quanto
previsto al punto 8.4.4;
– aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.
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7.2 Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai
seguenti valori:
– 50 per il piano terra;
– 37,5 per i piani interrati;
– 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
– 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
7.3 Sistema di vie di uscita
Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema
organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione
della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe
e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con
capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero
di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con
esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali
corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.
E’ vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell’uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all’esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi
nel verso dell’esodo a semplice spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo
delle mandate dall’interno, al fine di facilitare l’uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
7.4 Larghezza delle vie di uscita
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due
moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della
luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle
camere.
7.5 Lunghezza delle vie di uscita
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere
una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.
E’ consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su
scala protetta sia non superiore a 30 m purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.
La larghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.
7.6 Larghezza totale delle uscite
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal
rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all’aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due
piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d’ingresso, quando queste
sono apribili verso l’esterno.
E’ consentito installare porte d’ingresso:
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a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l’esterno avente le
caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta
verso l’esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura
quando manca l’alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.
7.7 Numero di uscite
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno
poste in punti ragionevolmente contrapposti. E’ consentito che gli edifici a due piani fuori terra
siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi
i 15 m e ferma restando l’osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente
dall’esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all’area
riservata alle camere.
8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
8.1 Locali adibiti a depositi
8.1.1 LOCALI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 12 M2, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE
COMBUSTIBILE
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono
possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di
incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di
superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari,
da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione
naturale pari al 25 % di quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.
8.1.2 LOCALI, DI SUPERFICIE MASSIMA DI 500 M2, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE
COMBUSTIBILE
Possono essere ubicati all’interno dell’edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di
separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme incendi. Il carico d’incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2; qualora sia
superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
L’aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.
8.1.3 DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. E’ consentito detenere, all’interno del
volume dell’edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere
ubicati nei locali deposito.
8.2 Servizi tecnologici
8.2.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono
essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della
specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per
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riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di
scarico devono essere realizzate a regola d’arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono
essere ubicati all’esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l’interruzione del
flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all’esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW
(30000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per
il loro uso devono essere chiaramente esposte.
8.2.1.1 Distribuzione dei gas combustibili
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In
alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in
cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l’attraversamento è ammesso, le tubazioni
devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l’esterno e di diametro
superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve
essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all’esterno, direttamente all’arrivo della
tubazione e perfettamente segnalato.
8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali
impianti devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l’efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli
incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.
8.2.2.1 Impianti centralizzati
Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove
sono installati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione
di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall’esterno o
tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di
autochiusura.
L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella
indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e
non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere
installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma
diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
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Non è consentito utilizzare aria di ricircolo preveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi
a rischio specifico.
8.2.2.2 Condotte
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni
flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 22.
Le condotte non devono attraversare:
– luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
– vani scala e vani ascensore;
– locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L’attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono
racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve
essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al
fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da
rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con
materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
8.2.2.3 Dispositivi di controllo
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto
facilmente accessibile, per l’arresto dei ventilatori in caso d’incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d’aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti,
all’interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l’arresto dei
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato
nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.
L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia
dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.
8.2.2.4 Schemi funzionali
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
– gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
– l’ubicazione delle serrande tagliafuoco;
– l’ubicazione delle macchine;
– l’ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
– lo schema di flusso dell’aria primaria e secondaria;
– la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.
8.2.2.5 Impianti localizzati
E’ consentito il condizionamento dell’aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il
fluido refrigerante non sia infiammabile. E’ comunque escluso l’impiego di apparecchiature a
fiamma libera.
8.3 Autorimesse
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.
8.4 Spazi per riunioni, trattenimento e simili
2 Le prescrizioni in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono state abrogate e sostituite dal D.M. 31 marzo 2003 (G.
U. n. 86 del 12 aprile 2003).
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Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell’attività, inseriti nell’ambito di un
edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le
seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono
comprendere:
– conferenze;
– convegni;
– sfilate di moda;
– riunioni conviviali;
– piccoli spettacoli di cabaret;
– feste danzanti;
– esposizioni d’arte e/o merceologiche con o senza l’ausilio di mezzi audiovisivi.
8.4.1 UBICAZIONE
I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai
piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.
8.4.2 COMUNICAZIONI
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione
diretta con altri ambienti dell’attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle
aree a rischio specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell’attività ricettiva devono avvenire
mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme
di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.
8.4.3 STRUTTURE E MATERIALI
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di
reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai
precedenti punti 6.1 e 6.2.
8.4.4 MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
L’affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti
in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene
fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per
m2 e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. I
locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle
vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e
dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno
la metà di tali uscite deve addurre direttamente all’esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le
altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite,
la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola
uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.
8.4.5 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei
locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non
siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non
costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
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9. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968
(G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
– non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
– non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento
al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei
singoli locali;
– devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio
dell’intero sistema (utenza);
– devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla
legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli
impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori
antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la
ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue:
– rivelazione e allarme: 30 minuti;
– illuminazione di sicurezza: 1 ora;
– ascensori antincendio: 1 ora;
– impianti idrici antincendio: 1 ora.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a
5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento
per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e
protetta dall’incendio.
10. SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di
allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in
caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a
tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall’incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente
presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo
comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi
d’incendio.
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Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme
deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione
elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
11.1 Generalità
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d’arte
ed in conformità a quanto di seguito indicato.
11.2 Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle
more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo
approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19
del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque
necessario che almeno alcuni si trovino:
– in prossimità degli accessi;
– in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli
segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono
essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un
estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione
di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività
fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
11.3 Impianti idrici antincendio
Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:
– distribuiti in modo da consentire l’intervento in tutte le aree dell’attività;
– collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
– dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono
agevolarne l’individuazione a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all’interno delle scale in modo da non ostacolare
l’esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni
di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all’interno dei filtri a prova di
fumo.
11.3.1 NASPI DN 20
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di
naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d’arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in
ogni momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in posizione
idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 1/min
ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L’alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non
sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2 IDRANTI DN 45
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Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45.
Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.
11.3.2.1 Rete di tubazioni
L’impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata
preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di
diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2 Caratteristiche idrauliche
L’impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min
per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno
due. Esso deve essere in grado di garantire l’erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più
sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al
bocchello di 2 bar.
L’alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.
11.3.2.3 Alimentazione
L’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto pubblico. Qualora l’acquedotto non
garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di
idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da
elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico)
o da una motopompa con avviamento automatico.
11.3.2.4 Alimentazione ad alta affidabilità
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio
superiore a 32 m, l’alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.
Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei
seguenti modi:
– una riserva virtualmente inesauribile;
– due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta
dall’impianto e dotati di rincalzo;
– due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell’erogazione, non siano alimentati
dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio,
composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste
secondo una delle seguenti modalità:
– una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all’altra;
– due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva
avente portata pari al fabbisogno totale;
– due motopompe, una di riserva all’altra;
– due elettropompe, una di riserva all’altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3 IDRANTI DN 70
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio
oltre 32 m, deve esistere all’esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno
un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà
assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.
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Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono
assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell’utenza complessiva.
11.3.4 COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un
attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.
11.3.5 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto
l’impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l’attività.
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 Generalità
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l’installazione di
un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e
segnalare a distanza un principio d’incendio che possa verificarsi nell’ambito dell’attività. Nei locali
deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali
impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
12.2 Caratteristiche
L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola d’arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre
determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti
nell’attività entro:
a) 2 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o
dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,
qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell’attività e dei rischi
in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell’attività, l’impianto di
rivelazione dovrà consentire l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
– chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al
compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione degli
appositi dispositivi di chiusura;
– disattivazione elettrica dell’eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
– attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
– chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di
ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
– eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un
piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto
ubicate all’interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici
di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali
ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente
visibili.
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13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n.
524/19823. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente
segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 Generalità
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate
le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
– sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano
intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di
propagazione dell’incendio;
– siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali:
manutenzioni, risistemazioni ecc.;
– siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le
eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli
stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto
dalle vigenti norme;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e
riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e
deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le
centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto
dalle vigenti regole tecniche.
14.2 Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio
telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero
di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico
dell’esercizio.
15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
15.1 Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di
usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il
sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.
Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno
due volte l’anno a riunioni di addestramento e di allenamento all’uso dei mezzi di soccorso, di
allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell’immobile sulla base di
un piano di emergenza opportunamente predisposto.
15.2 Azioni da svolgere
In caso di incendio, il personale di un’attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti
azioni:
– applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
– contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.
15.3 Attività di capienza superiore a 500 posti letto
3 Abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).
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Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di
sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile e da addetti addestrati per il
pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
16. REGISTRO DEI CONTROLLI
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed
i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi
antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della
osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni
di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto
costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili
del fuoco.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 Istruzioni da esporre all’ingresso
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
– delle scale e delle vie di evacuazione;
– dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
– dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
– del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
– del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
– degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
– degli spazi calmi.
17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di
esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da
tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune
lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste
istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi
schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
– impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di
riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o
alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
– tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume
destinato all’attività.
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PARTE SECONDA – ATTIVITÀ ESISTENTI
18. UBICAZIONE
Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.
5.1 Generalità
Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l’osservanza di quanto
disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate
a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G. U. n.
98 del 9 aprile 1982).
E’ consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
5.2 Separazioni – Comunicazioni
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di
caratteristiche almeno REI 90. In alternativa, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si
attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione
che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera
(pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al
fuoco dei locali o camere interessati.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche
prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti
all’esterno della volumetria dell’edificio utilizzato per l’attività ricettiva, purché la struttura di
separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.
19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
19.1 Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con
l’applicazione dei valori minimi sotto riportati:
Altezza antincendio dell’edificio R REI
Fino a 12 m 30 30
Superiore a 12 m fino a 54 m 60 60
Oltre 54 m 90 90
In alternativa é consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una
resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Altezza antincendio dell’edificio R/REI (*) R/REI (**)
Superiore a 12 m fino a 24 m 45 30
Superiore a 24 m fino a 54 m 45
Oltre 54 m 60
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(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività;
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e di un servizio
interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero
di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli
addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica
di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito
del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (S.O. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere
verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla
predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
E’ comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente
della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l’approvazione di misure
alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l’installazione di un impianto di
spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.
6.1 Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di
prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale
impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare,
elementi compositi).
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme
armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di paesi contraenti
l’accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell’interno –
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che comunicherà al richiedente l’esito dell’esame
dell’istanza stessa motivando l’eventuale diniego.
L’istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all’identificazione del
prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la
classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo
1986 (G. U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture
portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al
decreto del Ministro dell’interno del 14 dicembre 1983 (G. U. n. 303 del 28 dicembre 1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative
normative.
19.2 Reazione al fuoco dei materiali
E’ richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.
6.2 Reazione al fuoco dei materiali
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei
materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non
combustibili); in alternativa, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 %
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di
impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle camere degli
alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E’ consentito nei
predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i
rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25
% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m2, di impianto di rivelazione e
di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti
letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che
consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che
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non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto
10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di
cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che
gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento
automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; nei predetti
ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al
fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione degli incendi. E’ consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non
classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25 % della
superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di
segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che
consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che
non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto
10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di
cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi
nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0
escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è
consentita l’installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti
non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore ad 1;
e) i materassi devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto
direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984
(S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall’art. 10
del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del
medesimo articolo.
E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.
U. n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. E’ consentita l’installazione di
materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili
ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
19.3 Compartimentazioni
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituti al massimo da due piani) come
previsto al punto 6.3.
Tabella A
Altezza Antincendio Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m 3000 m2
Superiore a 24 m fino a 54 m 2000 m2
Oltre 54 m 1000(*)m2
(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 m2, su più piani, a
condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m2 e che sia
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installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti. E’
consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000 m2
con l’ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al
compartimento interessato.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza
al fuoco indicati al punto 19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto
previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente
decreto.
19.4 Piani interrati
E’ richiesto il rispetto del punto 6.4.
6.4 Piani interrati
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di –
10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di
spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
19.5 Corridoi
E’ richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere
caratteristiche non inferiore a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all’installazione
delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui
la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20
Kg/m2. E’ consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando
l’attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei
corridoi e nelle camere per ospiti.
6.5 Corridoi
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di
autochiusura.
19.6 Scale
In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendio fino a 32 m le scale ad uso
esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore le scale devono essere del
tipo a prova di fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono
essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto
al punto 6.6, ultimo comma (1 m2).
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione
diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza
al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. In alternativa è ammessa la comunicazione
diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/m2
e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d’ingresso siano congrue con quelle del
vano scala.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture,
ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).
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19.7 Ascensori e montacarichi
Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue
con il punto 19.1.
6.7 Ascensori e montacarichi
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori
antincendio definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all’interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il
vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione
incendi.
20. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO
Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle
strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.
20.1 Affollamento – Capacità di deflusso
Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad
uso promiscuo).
7.1 Affollamento
Il massimo affollamento è fissato in:
– aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
– aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2, salvo quanto previsto al punto
8.4.4;
– aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.
Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento
inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività,
tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello
stesso titolare.
7.2 Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
– 50 per il piano terra;
– 37,5 per i piani interrati;
– 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
– 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori
terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, tranne che nelle
camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.
E’ consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle
seguenti condizioni:
a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera l’attività;
b) adozione di scale protette;
c) uscita verso l’esterno direttamente dalla scala protetta.
In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:
• realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al
fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al
fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di
coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone
letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
• realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al
fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.
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20.2 Larghezza delle vie di uscita
E’ consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90
computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti
puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a
0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al
fuoco.
Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono
essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
20.3 Larghezza totale delle uscite
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 con
esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.
7.6 Larghezza totale delle uscite
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo
affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all’aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d’ingresso, quando queste sono apribili verso
l’esterno.
E’ consentito installare porte d’ingresso:
a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l’esterno avente le caratteristiche di
uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l’esterno (con
dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l’alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.
20.4 Vie di uscita ad uso esclusivo
20.4.1 L’EDIFICIO È SERVITO DA DUE O PIÙ SCALE
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni,
non può essere superiore a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora venga realizzato quanto segue,
in corrispondenza del percorso interessato:
– i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato
materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
– sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio.
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali
comuni, può essere incrementato di ulteriori 5m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a
condizione che:
– tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione
di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
– le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e
siano dotate di dispositivo di autochiusura.
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Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:
– tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
– le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano
dotate di dispositivo di autochiusura;
– sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei
corridoi.
Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 m con l’ulteriore
condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi
20 kg/m2.
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate
porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di
autochiusura.
20.4.2 L’EDIFICIO È SERVITO DA UNA SOLA SCALA
E’ ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra,
disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori
terra.
In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 32 m, è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna,
oppure
b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso
all’intera attività.
In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque
pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi
comuni per il pubblico, è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto
stabilito al punto 19.1;
b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con
quanto stabilito al punto 19.1;
c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso
all’intera attività.
Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m,
estese oltre il 6° piano fuori terra, è consentita l’installazione di una sola scala a condizione
che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto
stabilito al punto 19.1, se è garantito l’accostamento dell’autoscala dei Vigili del fuoco,
oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano
primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350
m2, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione
che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di
reazione al fuoco;
d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di
autochiusura;
e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso
all’intera attività;
f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito
al punto 19.1.
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La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m
incrementabile a 20 m o 25 m qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto
20.4.1, con l’estensione dell’impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l’attività. E’
consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con
l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi
non superi 20 kg/m2.
La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite
disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.
Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto
a condizione che:
– tutti i locali dell’attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme
d’incendio;
– il carico d’incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20 Kg/m2 con esclusione dei depositi,
che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
– la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l’osservanza degli
accorgimenti previsti al punto 20.4.1.
E’ consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con
l’adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:
a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di
reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in
classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle
camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e
di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di
classe 1 IM;
b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di
reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro
materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale,
ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione
delle camere.
Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per
addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.
20.4.3 – ATRIO DI INGRESSO
Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del
percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
− i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2,
lettera a) ossia: “di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50 %
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non
combustibili”. In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui
possano derivare pericoli di incendio; qualora nell’atrio sia prevista una zona bar, è
consentita l’installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;
− nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso
totale a partire dal piano più elevato fino all’uscita sull’esterno, e quindi comprensiva
anche del tratto interessante l’atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito
all’ultimo capoverso del punto 20.4.2;
− nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento,
avvenga nell’atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all’uscita all’esterno deve
essere non superiore a 15 metri e l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con
strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.
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La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla
ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell’atrio siano incombustibili e che
l’atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto
automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio.
20.5 Vie di uscita ad uso promiscuo
E’ consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad
uso promiscuo, alle seguenti condizioni:
– le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, ammesse nell’ambito dell’edificio ai sensi del punto 5.1 lettera b),
avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
– l’edificio abbia altezza antincendio non superiore a 24 m ovvero abbia altezza antincendio non
superiore a 32 m, a condizione che in tutta l’attività i materiali di rivestimento e quelli
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i
mobili imbottiti e materassi siano di classe 1 IM di reazione al fuoco;
– le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
– l’intera area dell’attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio;
– l’attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di
accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60; e’ ammessa
la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni
dell’edificio a condizione che:
• detto ambiente sia permanentemente presidiato;
• il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2;
• la superficie sia inferiore a 20 m2;
• non siano presenti sostanze infiammabili;
– il carico di incendio all’interno dei compartimenti non sia superiore a 20 Kg/m2;
– la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento,
ove è ubicata l’attività ricettiva.
Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:
– ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale
dell’edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15
m; è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell’edificio non
superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m,
a condizione che lungo i percorsi d’esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti
siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno RE 30;
– ogni piano è servito da una sola scala: l’attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi
superficie non superiore a 250 m2; il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di
ogni camera, non sia superiore a 15 m; è consentito che l’attività ricettiva sia distribuita in
compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per
raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che
lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di
reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno RE 30.
21. ALTRE DISPOSIZIONI
21.1 Disposizioni tecniche
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Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 del
presente decreto.
8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
8.1 Locali adibiti a depositi
8.1.1 LOCALI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 12 M2, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere
caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato
a 60 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione
naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione
naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi
orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari al 25 % di quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.
E’ consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio
non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2.
8.1.2 LOCALI, DI SUPERFICIE MASSIMA DI 500 M2, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE
Possono essere ubicati all’interno dell’edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di
accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve
essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d’incendio deve essere limitato a
60 Kg/m2; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
L’aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.
Per locali fino a 100 m2 è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante
camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve
comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l’impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di
sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti
che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che
non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10
marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere
verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla
predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m2, deve avere a disposizione
almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale.
In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento
automatico a protezione del locale
8.1.3 DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. E’ consentito detenere, all’interno del volume dell’edificio,
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le
esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.
8.2 Servizi tecnologici
8.2.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a
regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze
turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano
servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto
l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
g) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono
essere realizzate a regola d’arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
h) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati
all’esterno;
i) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l’interruzione del flusso del gas in
caso di spegnimento della fiamma;
j) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all’esterno;
k) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30000 Kcal/h);
l) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono
essere chiaramente esposte.
8.2.1.1 Distribuzione dei gas combustibili
alberghi testo coordinato – 22/10/03 29
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di
gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei
locali dove l’attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due
estremità verso l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura
principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all’esterno, direttamente all’arrivo
della tubazione e perfettamente segnalato.
8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono
possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
5) mantenere l’efficienza delle compartimentazioni;
6) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
7) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti;
8) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.
8.2.2.1 Impianti centralizzati
Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli
impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. In alternativa è
consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a
condizione che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio in grado di
arrestare il funzionamento dell’impianto.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in
locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono
rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di
combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo preveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2 Condotte
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 24.
Le condotte non devono attraversare:
– luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
– vani scala e vani ascensore;
– locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L’attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture
resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che
attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0,
senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
E’ consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande
tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 m3/h siano di
tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti,
rispettivamente delle condotte dell’aria di ritorno (prima della miscelazione con l’aria esterna) e
della condotta principale di immissione dell’aria. Inoltre, l’intervento di tali dispositivi non deve
consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l’intervento manuale.
4 Le prescrizioni in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono state abrogate e sostituite dal D.M. 31 marzo 2003 (G.
U. n. 86 del 12 aprile 2003).
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Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 m3/h i dispositivi di controllo devono essere
costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.
8.2.2.3 Dispositivi di controllo
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per
l’arresto dei ventilatori in caso d’incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d’aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all’interno delle condotte,
di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l’arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.
L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l’intervento manuale dell’operatore.
8.2.2.4 Schemi funzionali
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
– gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
– l’ubicazione delle serrande tagliafuoco;
– l’ubicazione delle macchine;
– l’ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
– lo schema di flusso dell’aria primaria e secondaria;
– la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.
8.2.2.5 Impianti localizzati
E’ consentito il condizionamento dell’aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non
sia infiammabile. E’ comunque escluso l’impiego di apparecchiature a fiamma libera.
8.3 Autorimesse
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste
dalle vigenti disposizioni.
8.4 Spazi per riunioni, trattenimento e simili
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell’attività, inseriti nell’ambito di un edificio o complesso
ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi.
A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:
– conferenze;
– convegni;
– sfilate di moda;
– riunioni conviviali;
– piccoli spettacoli di cabaret;
– feste danzanti;
– esposizioni d’arte e/o merceologiche con o senza l’ausilio di mezzi audiovisivi.
8.4.1 UBICAZIONE
I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati
purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.
8.4.2 COMUNICAZIONI
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri
ambienti dell’attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell’attività ricettiva devono avvenire mediante porte di
resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle
aree a rischio specifico.
8.4.3 STRUTTURE E MATERIALI
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco
dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
8.4.4 MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
L’affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e
settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad
una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m2 e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la
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diretta responsabilità del titolare dell’attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le
persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano
conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre
direttamente all’esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo
del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza
sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema
di vie di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza
non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.
8.4.5 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a
feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti
secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle
persone in caso di emergenza.
9. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23
marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
– non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
– non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della
membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
– devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema
(utenza);
– devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei
circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5
marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro
12 ore.
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello
spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
– rivelazione e allarme: 30 minuti;
– illuminazione di sicurezza: 1 ora;
– ascensori antincendio: 1 ora;
– impianti idrici antincendio: 1 ora.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di
altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
10. SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in
grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del
fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall’incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il
continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale
distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d’incendio.
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Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare
automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale,
per un tempo non inferiore a 30 minuti.
11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
11.1 Generalità
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d’arte ed in conformità a
quanto di seguito indicato.
11.2 Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione
di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del
decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque necessario che almeno
alcuni si trovino:
– in prossimità degli accessi;
– in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200
m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente
la sola installazione di estintori.
11.3 Impianti idrici antincendio
Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:
– distribuiti in modo da consentire l’intervento in tutte le aree dell’attività;
– collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
– dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne
l’individuazione a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all’interno delle scale in modo da non ostacolare l’esodo delle persone. In
presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti
devono essere ubicati all’interno dei filtri a prova di fumo.
11.3.1 NASPI DN 20
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d’arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento
contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a
ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 1/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi
in fase di scarica.
L’alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di
assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime
prestazioni.
11.3.2 IDRANTI DN 45
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve
essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.
E’ consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non
superiore a 32 m, l’installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere
con il getto l’intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:
– sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;
– l’attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco;
– sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di
soccorso dei Vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un’idonea fonte di approvvigionamento
per i suddetti mezzi.
Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio
con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per
l’alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco .
11.3.2.1 Rete di tubazioni
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L’impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad
anello, con montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non
inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2 Caratteristiche idrauliche
L’impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna
montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di
garantire l’erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non
inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.
L’alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.
11.3.2.3 Alimentazione
L’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto pubblico. Qualora l’acquedotto non garantisca la
condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con
alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con
avviamento automatico. In alternativa è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della rete
antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca la continuità di
erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità
complessiva annua non superiore a 60 ore.
11.3.2.4 Alimentazione ad alta affidabilità
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m,
l’alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia
considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:
– una riserva virtualmente inesauribile;
– due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall’impianto e dotati
di rincalzo;
– due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell’erogazione, non siano alimentati dalla stessa
sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più
pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:
– una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all’altra;
– due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata
pari al fabbisogno totale;
– due motopompe, una di riserva all’altra;
– due elettropompe, una di riserva all’altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3 IDRANTI DN 70
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve
esistere all’esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per
rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per
almeno 60 minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il
fabbisogno contemporaneo dell’utenza complessiva.
11.3.4 COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di
mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.
11.3.5 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto l’impianto di spegnimento
automatico a pioggia su tutta l’attività.
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 Generalità
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l’installazione di un impianto fisso
di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio
alberghi testo coordinato – 22/10/03 34
d’incendio che possa verificarsi nell’ambito dell’attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti
letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
12.2 Caratteristiche
L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola d’arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere
ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell’attività entro:
c) 2 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall’azionamento di un
qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
d) 5 minuti dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la
segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell’attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell’attività, l’impianto di rivelazione dovrà
consentire l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
– chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento
antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
– disattivazione elettrica dell’eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
– attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
– chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o
condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
– eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo
interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all’interno di
edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il
corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei
rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/19825. Inoltre, la
posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 Generalità
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare che:
– sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l’evacuazione
delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
– siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni,
risistemazioni ecc.;
– siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali
manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non
superiore a sei mesi;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti
norme;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In
particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova
periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a
personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2 Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale
questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve
essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico dell’esercizio.
15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
15.1 Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme
5 Abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).
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Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare
correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il
sistema di chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto
delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l’anno a riunioni di
addestramento e di allenamento all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a
esercitazioni di evacuazione dell’immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.
15.2 Azioni da svolgere
In caso di incendio, il personale di un’attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:
– applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
– contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.
15.3 Attività di capienza superiore a 500 posti letto
Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza
opportunamente organizzato, composto da un responsabile e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di
idoneo equipaggiamento.
16. REGISTRO DEI CONTROLLI
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi
alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza
e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti
dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto
costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 Istruzioni da esporre all’ingresso
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso
che deve indicare la posizione:
– delle scale e delle vie di evacuazione;
– dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
– dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
– del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
– del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
– degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
– degli spazi calmi.
17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di
incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle
provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una
planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in
caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
– impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di
illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi,
liquidi o gassosi;
– tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.
21.2 Disposizioni transitorie
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere
dall’entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
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b) cinque anni per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di
quanto previsto alla successiva lettera c);
c) otto anni per l’adeguamento, all’interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei
tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.
6 Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicata nella G.U. n.
116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004.
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del
responsabile dell’attività.
6 Proroga dei termini di adeguamento introdotta dall’art. 3-bis della legge 31 dicembre 2001, n. 463 (G.U. n. 7 del
9/1/2002).
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TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ RICETTIVE CON
CAPACITA’ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
22. GENERALITA’
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
11.2 Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione
di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del
decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque necessario che almeno
alcuni si trovino:
– in prossimità degli accessi;
– in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200
m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente
la sola installazione di estintori.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/19827. Inoltre, la
posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 Generalità
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare che:
– sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l’evacuazione
delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
– siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni,
risistemazioni ecc.;
– siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali
manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non
superiore a sei mesi;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti
norme;
– siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In
particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova
periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a
personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2 Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale
questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve
essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico dell’esercizio.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 Istruzioni da esporre all’ingresso
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso
che deve indicare la posizione:
7 Abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).
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– delle scale e delle vie di evacuazione;
– dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
– dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
– del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
– del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
– degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
– degli spazi calmi.
17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di
incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle
provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una
planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in
caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
– impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di
illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi,
liquidi o gassosi;
– tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.
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TITOLO IV – RIFUGI ALPINI
23. GENERALITA’
Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:
– categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
– categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione
delle sciovie;
– categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in
relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché
all’incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale
denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti
peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di
cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d’emergenza.
24. REGOLE GENERALI
Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve
essere mirata a:
– ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
– limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
– consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.
In particolare devono essere rispettare le seguenti disposizioni:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il
divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente
predisposti di cui alla successiva lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio,
funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati
oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al
punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all’esterno del rifugio e senza comunicazione
diretta con questo;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono
essere ubicati all’esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;
d) porte d’esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall’interno, i
dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l’apertura con l’azionamento di
maniglia dall’interno. L’eventuale chiusura potrà avvenire solo dall’esterno nei periodi di
inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose
lo rendano necessario, le porte d’esodo attestate sull’esterno possono aprirsi verso l’interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l’uso
come via d’esodo di emergenza e parimenti, l’accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere
protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm
attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle
zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno un metro, sia in
altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo,
negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando
che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l’operazione di
asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a
distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
alberghi testo coordinato – 22/10/03 40
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l’emergenza un apparecchio
telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di
chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la
segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di
intervento richiesto e codificata per l’individuazione;
i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 metri sul livello del mare o,
pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano
riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d’emergenza.
Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto
a contenere completamente l’alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le
stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla
capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito
alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal
rifugio in modo da non essere coinvolto dall’eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le
caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e
cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile
della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione,
delle dotazioni previste e dell’efficienza degli impianti.
25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a 25 posti letto, devono rispettare
quanto di seguito indicato:
a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai
rifugi esistenti;
b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;
c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all’interno del
locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata
per l’alimentazione degli apparecchi di cottura;
d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.
26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
26.1 Rifugi di categoria A
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le
disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.
26.2 Rifugi nuovi di categoria B, C, D, ed E
Per i rifugi di queste categorie, valgono le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima. E’ però
ammesso che:
– non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a
pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell’edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale
devono essere fisse. L’ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed
agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
– la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
– per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito che, il numero delle
uscite sia di una per ogni piano.
26.3 Rifugi esistenti di categoria B
Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al Titolo II parte seconda. E’ inoltre richiesto che:
alberghi testo coordinato – 22/10/03 41
– siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell’edificio. Per altezze
superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L’ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
– vi sia, per gli edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e
sia garantito il necessario sfollamento.
E’ però ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d’incendio e dall’altezza
dell’edificio, sia non inferiore a R 30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco
fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in
ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a
30. Per larghezze pari o superiori a 90 cm, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali
incombustibili, poste all’esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti
caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore
a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili
attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di
altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di
deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme anti
infortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per
30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10
m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza
dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su
altra scala adiacente (anche a pioli);
f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non sia
disponibile l’alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno,
generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
g) nell’impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o
riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un
estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m2 e comunque uno
ogni piano;
h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale.
26.4 Rifugi esistenti di categoria C, D ed E
A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto
richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non é richiesta l’osservanza del punto 19 del presente decreto. E’
però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l’illuminazione di
sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme
siano ad azionamento manuale.
27. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni
dalla sua entrata in vigore.