01
Ott
2020
30
Set
2020

By ilaria
News
Art. 37 Decreto Semplificazioni
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Art. 37 Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti 1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno gia' provveduto a tale adempimento."; 3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del domicilio digitale"; b) al comma 6-bis: 1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole "l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "il domicilio digitale"; 2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro concorrenza."; c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile."; d) al comma 7: 1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il relativo domicilio digitale."; 3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale"; e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."; f) il comma 8 e' abrogato; g) il comma 9 e' abrogato; h) il comma 10 e' abrogato. 2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.".
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Set
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Set
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Cover antibatterica per maniglie
Ogni volta che utilizziamo le maniglie delle porte di casa o dell’ufficio, non pensiamo che sulla superficie si depositano batteri e germi che possono essere trasmessi a naso, bocca, occhi semplicemente attraverso le nostre mani.
Abitazioni private, ristoranti, locali pubblici, scuole, ambulatori medici, sono tutti luoghi dove è essenziale assicurare l’igiene e nei quali sanificare le maniglie dopo ogni accesso è impossibile.
Safe&Clean è un dispositivo facile da applicare che contrasta la proliferazione di germi sulle maniglie.
Quali sono i vantaggi di Safe&Clean?
Previene la proliferazione batterica neutralizzando germi e batteri.
È adatto all'uso prolungato senza necessità di manutenzione.
Protegge la maniglia dai graffi e ne previene l'usura.
È facile da applicare, non occorre sostituire le maniglie delle porte o effettuare dei fori.
È una soluzione testata e certificata.
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Set
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Ago
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Lug
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2020

By ilaria
Novità
DK Zero Colombo Design
Minimo ingombro, facile installazione
Dal confronto con le tendenze del design di interni e le esigenze del settore dei serramenti, nasce DK Zero il nuovo e innovativo sistema per finestre Dreh-kipp (DK).
Un design minimal ed elegante, che esalta l'estetica del serramento. Un movimento semplice e certificato, adattabile a 12 maniglie Colombo Design:
- maniglia AMA
- maniglia DEA
- maniglia GIRA
- maniglia ISY
- maniglia VIOLA
- maniglia ZELDA
- maniglia Robot
- maniglia Robotre
- maniglia Roboquattro
- maniglia RoboquattroS
- maniglia Robocinque
- maniglia RobocinqueS

DK Zero:
- riduce al minimo l'ingombro della rosetta DK sul serramento
- è di semplice installazione
- è adatto all'utilizzo su infissi dotati di microventilazione
- può essere applicato a numerosi modelli della collezione maniglie Colombo Design, nelle diverse varianti cromatiche.
20
Lug
2020

By ilaria
Novità
Scarpe antinfortunistiche leggere e traspiranti U-power
Caratteristiche
• La conformazione della scarpa garantisce comodità e appoggio ottimale;
• I materiali della tomaia, sono ideati per garantire una corretta traspirazione e l’aerazione del piede;
• La leggerezza in termini di peso, per non appesantire i carichi sulle articolazioni e ridurre gli sforzi;
• Il sottopiede anatomico, traspirante e antibatterico avvolge la pianta del piede per ridurre i piccoli urti e le pressioni a cui è sottoposto.
Modello ULTRA
ULTRA è il nuovissimo modello della linea RED LION in classe di protezione S1P SRC ESD che garantisce sicurezza e una freschezza assoluta.
• Tomaia in rete a trama larga in materiale innovativo, Airnet super traspirante e pelle scamosciata grigia:
La pelle scamosciata compone la tomaia nella parte posteriore, superiore e anteriore della calzatura, assicurando robustezza e sostegno, mentre le parti laterali e gli inserti a lato del tallone in tessuto ultra-traspirante in rete a trama larga assicurano freschezza e massima traspirazione.
L’effetto è paragonabile a quella dei sandali da lavoro pur essendo in tutto e per tutto delle calzature chiuse.
• Tutte le parti interne corrispondenti alla tomaia in pelle scamosciata sono dotate di fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante, con micro-cellule che assorbono e disperdono l’umidità, per garantire un’elevata traspirabilità.;
• Il puntale è in Airtoe Aluminium con membrana traspirante che garantisce protezione e sicurezza e pesa solo 54 gr.!
• Il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS, totalmente “Metal free”, è molto più leggero rispetto alle classiche solette in acciaio ed è flessibile e sicuro. Infatti, la soletta Save & Flex PLUS è cucita direttamente sulla tomaia, assicurando una protezione al 100% della pianta del piede contro la protezione dell’85% della classica soletta in acciaio.
• Sottopiede Memory in Elastopan di Basf, morbido e avvolgente, con canalizzazioni e fori che favoriscono il ricircolo dell’aria. Il tessuto di rivestimento è antibatterico, assorbe il sudore e permette al piede di rimanere sempre asciutto;
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Un concentrato di tecnologia che trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica in grado di restituire energia positiva: l’energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo e restituita nella fase di spinta del piede;
• Il battistrada in PU compatto è anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.