Cosa cambia per imprese, professionisti e famiglie?

È stato convertito in legge (legge n. 58 del 2019) il decreto-legge n. 34 del 2019:  cosa cambia per imprese, professionisti e famiglie?

Qui di seguito alcune delle più importanti novità introdotte:

  1. PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

In ambito fiscale, tra le novità più importanti vi è la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi al 30 settembre 2019 a favore dei soggetti esercenti attività per i quali sono stati approvati i nuovi ISA. La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese “interessate” dagli ISA, ossia:

  • collaboratori dell’impresa famigliare/coniuge dell’azienda coniugale
  • soci di società di persone
  • soci di associazioni professionali
  • soci di società di capitali trasparenti

La stessa proroga può essere usufruita dai contribuenti che adottano il regime forfettario, a chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

  1. NUOVA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È ufficiale la nuova scadenza della dichiarazione dei redditi al 30 novembre già dal 2019.

  1. TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

A decorrere dal 01.07.2019, la fattura deve essere emessa (e trasmessa) entro 12 giorni (anziché 10) dalla data di effettuazione dell’operazione.

  1. TERMINE TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

È previsto l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’operazione.

Nel primo semestre di vigenza di detto obbligo le sanzioni previste non si applicano in caso di invio telematico dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini della liquidazione IVA.

  1. MAXI AMMORTAMENTO

È stato reintrodotto il maxi ammortamento, ovvero la possibilità per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti di beni strumentali nuovi dal 1.04.2019 al 31.12.2019 di incrementare il relativo costo del 30% ai fini del calcolo degli ammortamenti/canoni di leasing.

Il termine si estende al 30.06.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.

Sono esclusi dal maxi ammortamento i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all’attività di impresa e di uso pubblico.

Sono inoltre esclusi i beni materiali strumentali per i quali il coefficiente di ammortamento stabilità è inferiore al 6,5%.

  1. MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

È stato introdotto, a partire dal 01.01.2019, per i contribuenti in regime forfetario che si avvalgono di dipendenti e di collaboratori, l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti.

Le ritenute andranno versate entro il 16 del mese successivo a quello relativo al pagamento dei compensi ai dipendenti/collaboratori assimilati al lavoro dipendente.

Per quanto concerne le retribuzioni dei primi quattro mesi dell’anno (essendo come detto la norma retroattiva), l’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto crescita, è trattenuto a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e con versamento da effettuare entro il primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

  1. COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L’invio delle liquidazioni IVA periodiche deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

In particolare, la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e la comunicazione relativa al quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

  1. DEDUCIBILITÀ IMU

A partire dal 1° gennaio 2019, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa, arti e professioni potrà essere portata in deduzione dal reddito nella misura del 50%, in graduale aumento negli anni seguenti fino ad arrivare al 100% di deduzione dal 2023 per gli immobili strumentali.

L’agevolazione si applicherà agli immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione (classificati nella categoria A\10, B, C, D, E), e agli immobili strumentali per destinazione, ovvero quelli utilizzati per lo svolgimento di attività d’impresa, arti e professioni.

  1. BONUS FIERE

La legge di conversione n. 58-2019 mantiene la misura di sostegno all’export, stanziando fondi per supportare la partecipazione delle imprese italiane, esistenti alla data 1° gennaio 2019, alle fiere internazionali.

La principale novità contenuta nella legge di conversione del decreto è la possibilità di usufruire dell’agevolazione per partecipare anche a fiere internazionali che si svolgono in Italia e non più solo all’estero.

Il credito d'imposta verrà riconosciuto nella misura del 30% - fino ad un massimo di 60mila euro –per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi, l'allestimento degli spazi espositivi, le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

L'incentivo, ripartito in tre quote annuali di pari importo, sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato pari a 5 milioni di euro per il 2020.

In particolare il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e nel rispetto del regime de minimi.

Con successivo provvedimento verranno approvate le disposizioni attuative che, oltre all’elenco delle fiere internazionali per cui sarà ammesso il credito, riguarderanno anche le tipologie di spese ammesse e le procedure per l’ammissione al beneficio.

 

Si invitano i lettori ad approfondire gli argomenti di interesse direttamente con il proprio consulente.